Approfondimenti
PUBBLICO IMPIEGO: Atto amministrativo – Declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere – Mancata attribuzione del potere -Nullità del provvedimento -Sussiste -Ragioni.
La declaratoria di incostituzionalità della norma attributiva del potere, con la sua portata
naturalmente retroattiva, fa venire meno ex tunc il fondamento del potere esercitato dando vita ad
una fattispecie in tutto analoga a quella della mancata originale attribuzione della potestà
autoritativa all’amministrazione, con conseguente vizio di nullità del provvedimento. (1).
Nella specie veniva in rilievo la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 26 luglio 2024 (oggetto
della News UM n. 82 del 6 settembre 2024) recante parziale declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 49, comma 1, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6. In
motivazione, la sezione ha rilevato che la previsione di legge regionale dichiarata incostituzionale
costituiva la norma attributiva dei poteri esercitati a mezzo dell’adozione degli atti gravati in prime
cure (scioglimento degli organi statutari della partecipanza agraria e conseguente nomina di un
commissario).
(1) Conformi: in parte: sulla nullità del provvedimento amministrativo per difetto di attribuzione: Cons. Stato,
Ad. plen., 7 maggio 2024, n. 11 (oggetto di News UM n. 56 del 30 maggio 2024); Cons. Stato, sez. IV, 17
novembre 2015, n. 5228; 18 novembre 2014, n. 5671.
Difformi: Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2024, n. 4998; sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4624 secondo cui l’atto
amministrativo adottato sulla base di una legge dichiarata incostituzionale è annullabile, anche nel caso in cui
la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sia l’unica attributiva del potere.
Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sentenza 24 luglio 2025, n. 6603, in Urbanistica e appalti, n. 6 del 2025, pag. 767, con commento di M. Amitrano Zingale: “Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità della norma attributiva del potere: sorte del provvedimento amministrativo tra nullità ed annullabilità e riverberi in punto di giurisdizione”, pag. 769