Pubblico impiego

1. È legittima la sanzione della perdita del grado per motivi disciplinari inflitta ad un militare (nella
fattispecie, in congedo ed esponente di una associazione di categoria), per aver ecceduto dagli
obblighi di continenza espressiva, arrecando grave nocumento al prestigio e al decoro
dell’amministrazione di appartenenza. Difatti, il militare è tenuto al rispetto dei doveri di contegno
ai sensi dell’articolo 732 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alla
salvaguardia del prestigio delle forze armate e all’osservanza delle norme che regolano la civile
convivenza. (1).
2. Anche un comportamento in teoria riconducibile alla libertà garantita dall’articolo 21 della
Costituzione potrebbe essere rilevante dal punto di vista della disciplina militare, poiché le forze
armate sono regolate da un complesso di norme e principi che gli appartenenti si obbligano ad
osservare e che possono legittimamente limitare alcuni aspetti della libertà di espressione. (2).
3. Un’associazione fra carabinieri non può essere qualificata come una associazione sindacale
legittimamente operante nel settore militare, in mancanza dell’atto di assenso del Ministro della
difesa ai sensi dell’articolo 1475 d.lgs.15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare). (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 2020, n. 7658; Cons. Stato, sez. II, 17 luglio 2023, n. 6924
secondo cui l’apprezzamento dei fatti rilevanti a fini disciplinari e l’irrogazione delle relative sanzioni sono
rimessi alla discrezionalità dell’amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di
travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, arbitrarietà, ovvero in caso di applicazione di una misura
eccessivamente afflittiva in rapporto ai beni giuridici protetti dalla norma e al grado di pericolo o di danno a
essi arrecato.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 22 gennaio 2024, n. 51; sez. II 13 novembre 2023 n. 9689; 6 giugno
2023, n. 5566.
(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 9 novembre 2023, n. 3299.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 23 giugno 2025, n. 5455

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