Approfondimenti
PUBBLICA SICUREZZA: -Pubblica sicurezza -Gestori strutture ricettive -Verifica identità degli ospiti -Verifica de visu -Necessità -Check-in da remoto senza riconoscimento facciale -Inammissibilità -Ragioni.
I gestori di tutte le strutture, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere
il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare
il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del
documento e l’effettivo ospite della struttura. L’art. 109 Tulps comporta necessariamente la verifica
della corrispondenza tra documento e persona ospitata. Si tratta di una verifica che è sempre stata
parte della legge, dal 1931 in poi. E non è stata dunque eliminata dalle riforme del 2011, che hanno
semplificato solo le modalità di comunicazione alle questure, non l’identificazione de visu. Il gestore,
dunque, deve identificare di persona gli ospiti, verificandone la corrispondenza con la fotografia sul
documento. La verifica visiva è indispensabile e non può essere sostituita dal check-in da remoto,
perché quest’ultimo non garantisce la corrispondenza tra documento e individuo. Se il Collegio chiude
categoricamente ai check-in da remoto senza riconoscimento facciale, apre invece alla identificazione
“a distanza” purché sia veramente de visu e fatta al momento dell’ingresso. “Per scrupolo di
completezza -si legge nella decisione -, non sfugge al Collegio che, a rigor di logica, la identificazione
de visu al centro delle contestazioni non si esaurisce giocoforza nella verifica analogica in presenza
da parte del titolare atteso che, attraverso le nuove tecnologie dell’informazione, essa potrebbe essere
effettuata mediante appositi dispositivi di videocollegamento predisposti dal gestore all’ingresso della
struttura purché idonei ad accertare, hic et nunc, l’effettiva corrispondenza tra ospite e titolare del
documento di identità, esibito o trasmesso con altro canale telematico all’atto dell’accesso alla
struttura (es. spioncino digitale o QR code che faccia un fermo immagine)”. “Senonché – precisa-, la
circolare non tocca questi aspetti, né per converso li esclude categoricamente, limitandosi a censurare
le procedure più estreme di check in remoto con cui i gestori acquisiscono semplicemente i documenti
di identità degli ospiti senza alcun controllo visivo e trasmettono agli stessi codici di apertura
automatizzata delle porte o di key box poste all’ingresso, vanificando in tal modo la ratio securitaria
sottesa all’identificazione de visu e alla successiva comunicazione all’Autorità locale di pubblica
sicurezza previsti dall’art. 109 T.U.L.P.S.”.
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 21 novembre 2025, n. 9101, in Guida al Diritto n. 46 del 2025, pag. 35 e in Guida al Diritto n. 49/50 del 2025, pag. 84 , con commento di D. Ponte: “A un paese votato al turismo servono risposte ordinamentali più moderne”, pag. 92.