Approfondimenti
PROPRIETA’ – SERVITU’: Servitu’ – Costituzione di servitù coattiva di passaggio – Fondi intercludenti appartenenti a diversi proprietari – Litisconsorzio necessario – Necessità – Fondamento – Mancanza integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice – Conseguenze: estinzione del giudizio.
“L’azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere
promossa, nella ipotesi in cui si fronteggino più fondi tra quello intercluso e la via pubblica, avuto
riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, nei confronti di tutti i proprietari di tali
fondi, poiché una tale azione dà vita a un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti
bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto.
Lo stesso principio vale per le ipotesi contemplate dall’art. 1051, co. 3 e 1052 cod. civ.
In mancanza dell’integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice il processo dovrà essere
dichiarato estinto secondo le regole del processo civile, senza che ne derivi il rigetto della domanda.”
Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 27 gennaio 2025, n. 1900, in Foro Italiano, 4, 2025, (I,1074), con nota di Carlo Bona “Servitù coattiva di passaggio e mancata evocazione in giudizio del proprietario di uno fondi intercludenti”.
Cassazione civile Sezioni Unite Sentenza 27 gennaio 2025 n. 1900