Proprieta'

1. La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è
soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di
disporre della cosa accordata dall’art. 832 c.c., realizzatrice dell’interesse patrimoniale del titolare
protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso dell’acquisto
dello Stato a titolo originario, in forza dell’art. 827 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto
della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare
‘trova causa’, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell’interesse perseguito, in sé stessa, e
non nell’adesione di un “altro contraente”.
2. Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione
patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno,
animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del
giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell’art. 42, comma 2, Cost., o di
nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate
ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può
ricavarsi dall’art. 42, comma 2, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di
interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile
essenzialmente l’interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è
configurabile un abuso di tale atto esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a
concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a
raggiungere un risultato economico non meritato.

Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza 11 agosto 2025, n. 2393, in Guida al Diritto n. 38 del 2025, con commento di Fulvio Pironti “Risolto il tema legato alla volontà di dismettere un bene”, pag. 54

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