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In tema di responsabilità del notaio, l’espressione “ricevere un atto” contenuta nella legge notarile va
intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti,
interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle
stesse. Ne consegue che in caso di pubblicazione di un testamento olografo, l’atto “ricevuto” dal
notaio, è l’atto di pubblicazione, il quale nulla aggiunge alla validità, invalidità o mera convenienza
del testamento e/o dell’eventuale legato in esso previsto con riferimento alla posizione dell’erede o
del legatario (fattispecie in tema di legato ritenuto, ex post, “sconveniente” dal legatario, che invocava
erroneamente una più pregnante indagine da parte del notaio nonostante l’assenza di uno specifico
incarico conferitogli in tal senso).

Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06 febbraio 2025, n. 2969, in Guida al Diritto, 15 marzo 2025, n.9, p. 57, con commento di Eugenio Sacchettini “Azione corretta pubblicare l’olografo che il notaio ha avuto dalla legataria”.

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