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PROFESSIONI: Professioni -Avvocato – Contratto di patrocinio –Procura ad litem o anticipo sul compenso – Non sono necessari – Accordo per lo svolgimento di un’attività difensiva giudiziale o stragiudiziale -Sufficienza – Indicazione dell’entità del corrispettivo o del termine per l’adempimento – Non solo necessari.
In caso di contratto di patrocinio, che costituisce negozio bilaterale con il quale il legale viene
incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte ed è regolato dalle norme del
mandato di diritto sostanziale, non è indispensabile per la sua conclusione il rilascio di una procura ad
litem, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell’attività processuale, né rileva il
versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche
gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso e il rimborso delle spese possono essere
richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Conseguentemente, non è necessario che nel contratto sia indicata l’entità del corrispettivo o il termine
per l’adempimento, ma è sufficiente la sussistenza di un accordo per lo svolgimento, da parte del
professionista, di un’attività difensiva giudiziale o stragiudiziale, essendo il rapporto di patrocinio un
negozio bilaterale comunque generatore in sé del diritto al compenso, tranne che questo sia stato
pattiziamente escluso.
Cass. Civ., Sezione II, Ordinanza 3 dicembre 2025, n. 31613, in Guida al Diritto n. 1 del 2026, p. 67