Approfondimenti
PROFESSIONI: 1. Avvocato – Cancellazione dall’albo – In pendenza di procedimenti disciplinari – Divieto – Incostituzionalità – Sussiste.
<<1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 57 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense);
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 17,
comma 16, della L. n. 247 del 2012>>.
Corte costituzionale, Sentenza 23 maggio 2025, n. 70, in Guida al diritto, 25, 2025, 44, con commento di Eugenio Sacchettini “Sì alla cancellazione dall’albo avvocati durante il procedimento disciplinare – Una decisione corretta nei principi ma che lascia spazi ad aggiramenti”