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PROCESSO AMMINISTRATIVO: Processo Amministrativo – Patrocinio a spese dello Stato – Nomina di due difensori – Istanza di liquidazione – Inammissibilità.
Non può essere accolta l’istanza di liquidazione dei compensi in favore del difensore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando, in violazione del principio di unicità della difesa
sancito dall’art. 91, comma 1, lett. b), del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico spese di
giustizia), la parte abbia nominato più di un difensore. La violazione di tale presupposto determina
la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136, comma 2, t.u. cit.,
con conseguente inammissibilità dell’istanza di liquidazione dei compensi. Il principio di unicità
della difesa, pur previsto nel processo penale, assume carattere generale ed è estensibile anche al
processo amministrativo.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione II-bis, Ordinanza 30 ottobre 2025, n. 19053.