Processo Amministrativo

L’azione per revocazione ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c., basata sul presupposto della
falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente
accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto,
l’avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di
primo grado (nella specie, «perché il fatto non costituisce reato») non integra i presupposti
della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di
revocazione diversi (come l’errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente
scaduti. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: i) l’accertamento della falsità non può essere demandato
al giudice della revocazione stessa; ii) la falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella
valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese
dall’imputato (che non sia parte avvantaggiata del falso).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, 7 luglio 2025, n. 5840; sez. IV, 28 dicembre 2022, n. 11448; Cass.
civ., sez. III, ordinanze 12 novembre 2019, n. 1590 e 30 novembre 2017, n. 28653.

Consiglio di Stato – Sezione Seconda – Sentenza 10 novembre 2025, n. 8774.

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