Lavoro

La direttiva 2000/78 deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione indiretta
fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto
di una siffatta discriminazione a causa dell’assistenza che fornisce al figlio affetto da una disabilità
che consente a quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono.
L’articolo 5 della direttiva 2000/78, letto alla luce degli articoli 24 e 26 della Carta nonché dell’articolo
2 e dell’articolo 7 della Convenzione dell’ONU, deve essere interpretato nel senso che un datore di
lavoro è tenuto, per garantire il rispetto del principio di uguaglianza dei lavoratori e del divieto di
discriminazione indiretta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, ad adottare
soluzioni ragionevoli, ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva, nei confronti di un lavoratore che,
senza essere egli stesso disabile, fornisca al figlio affetto da una disabilità l’assistenza che consente a
quest’ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono, purché tali
soluzioni non impongano a detto datore di lavoro un onere sproporzionato.

Corte Giustizia Unione Europea, Sezione I, 11 settembre 2025, in C-28/2024, in Guida al Diritto n. 37 del 2025, pag. 96

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