Approfondimenti
ISTRUZIONE PUBBLICA: Istruzione pubblica – Titoli di studio – Dottorato di ricerca con apprendistato – Compatibilità con scuola di specializzazione medica – Sussiste – Rinunciabilità della borsa –Ammissibilità – Esclusione automatica – Illegittimità.
È illegittima la clausola del bando per l’ammissione a un corso di dottorato che preclude al vincitore
la possibilità di rinunciare alla borsa – anche se erogata tramite contratto di apprendistato – ai fini
della contemporanea frequenza di una scuola di specializzazione medica. La disciplina vigente
consente la doppia iscrizione, subordinandola esclusivamente alla compatibilità tra i percorsi
formativi e al divieto di cumulo degli emolumenti. L’esclusione automatica per mancata rinuncia alla
borsa, imposta da regolamenti interni, eccede i limiti dell’autonomia universitaria e si pone in
contrasto con il quadro normativo generale. (1).
Il principio affermato assume particolare rilievo nel contesto della crescente sovrapposizione tra
percorsi formativi di alta specializzazione e contratti di formazione-lavoro. Il Collegio chiarisce che
la borsa di dottorato, anche se erogata tramite contratto di apprendistato, resta soggetta alla disciplina
del dottorato e non muta la natura del percorso formativo. Ne consegue che il divieto di rinuncia alla
borsa, ove impedisca la frequenza congiunta di due percorsi legalmente compatibili, integra un uso
non conforme del potere regolamentare e si pone in contrasto con il quadro normativo vigente.
(1) Conformi: T.a.r. per la Calabria, sez. I, 7 giugno 2023, n. 865.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione III-ter, Sentenza 18 settembre 2025, n. 16340.