Giustizia Amministrativa, Processo Amministrativo

La condotta del difensore che riporti nei propri atti giudiziari richiami a precedenti giurisprudenziali non coerenti (generati tramite sistemi di intelligenza artificiale) costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio in maniera leale, contravvenendo così a quanto disposto dall’art. 88 c.p.c. e dall’art. 39c.p.a. Questo comportamento dell’avvocato fa sì che si introducano nel giudizio elementi potenzialmente idonei a influenzare sia il contraddittorio processuale sia la fase decisoria, rendendo inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati.

T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione Quinta – Sentenza 21 ottobre aprile 2025, n. 3348, in Guida al Diritto n. 43 del 2025, pag. 86, con commento di A. Sirotti Gaudenzi: <Senza la centralità del ruolo umano le “allucinazioni” portano fuori strada>, pag. 90

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