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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa – Istanza cautelare monocratica – Nullità della notificazione del ricorso – Non vi è luogo a provvedere -Ragioni.
E’ onere della parte che chiede una urgente tutela cautelare assicurare la rituale instaurazione del
contraddittorio con le controparti, attraverso rituali notificazioni; pertanto, Non vi è luogo a
provvedere sull’istanza di misure cautelari monocratiche in caso di nullità della notificazione del
ricorso, poiché è impossibile individuare la data dell’udienza cautelare collegiale, la cui indicazione
è un elemento costitutivo essenziale del decreto cautelare monocratico, ex art. 56, comma 4 c.p.a.,
posto che il termine di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. per la fissazione dell’udienza cautelare decorre
solo dal perfezionamento di una rituale notificazione. (1).
In motivazione, il decreto, nel ricordare che al principio di cui in massima fa eccezione il solo caso
di esigenze cautelari che non consentano di accertare il perfezionamento della notificazione per causa
non imputabile al ricorrente, ex art. 56, comma 2 c.p.a., ha evidenziato che, per quanto la nullità della
notificazione, anche se imputabile al notificante, sia sanabile mediante la rinnovazione della stessa,
ciò si traduce in un detrimento per la stessa parte che invoca la tutela cautelare, poiché quand’anche
l’udienza cautelare venisse ipoteticamente calendarizzata, in essa non si potrebbe far altro che
ordinare il rinnovo della notificazione.
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Decreto 19 giugno 2025, n. 2194.