Approfondimenti
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Patrocinio a spese dello Stato – Spese giudiziali – Ammissibilità – Presupposto – Definitività – Mancata opposizione.
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del decreto giudiziale di liquidazione del
compenso del difensore in caso di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato, a condizione
che il decreto sia divenuto definitivo per mancata proposizione della opposizione prevista dall’art.
84 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. IX, 17 febbraio 2025, n. 1323; sez. VII, 20 settembre 2024,
n. 5042; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 16 agosto 2017, n. 551; Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2010, n.
1343.
in parte: sulla natura giurisdizionale del decreto di liquidazione dei compensi del difensore in caso di
ammissione al gratuito patrocinio a spese dello stato: Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80; 19 luglio
2019, n. 192; 6 marzo 2019, n. 35; 1 giugno 2016, n. 128; 19 novembre 2015, n. 237; Cass. civ., sez.
un., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2004, n. 36168. Si veda Corte cost., 24
aprile 2020, n. 80 (punto 2.2) secondo cui non ha natura giurisdizionale il provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello stato “in via anticipata e provvisoria” adottata in ambito civile
dal consiglio dell’ordine degli avvocati ai sensi dell’art. 126 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002.
T.A.R. Campania -Napoli – Sezione Quinta – Sentenza 7 aprile 2025, n. 2898.