Giustizia Amministrativa

1. Il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo
ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico
pregiudizio derivante dall’atto impugnato. (1).
In motivazione il Consiglio di Stato ha dunque precisato, in applicazione dei principi eleborati da Ad.
plen. n. 22 del 2021 (già oggetto della News UM n. 94 del 23 dicembre 2021) ,che nel giudizio occorre
specificare – con riferimento alla situazione concreta e fattuale -in quale misura e con quali modalità
il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una
lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Il vaglio sulla vicinitas deve infatti essere
strumentale a evitare che dietro l’azione giurisdizionale si celi una attività emulativa; e comunque il
ricorrente ha l’onere di dimostrare l’effettività del pregiudizio derivante dalla realizzazione della
costruzione di cui si controverte. Peraltro ha ritenuto che nella fattispecie il pregiudizio fosse in re
ipsa, in considerazione del rilievo che i due fondi confinanti , dell’appellante e della controinteressata,
avessero destinazioni profondamente diverse, venendo in rilievo un comparto produttivo, nel quale,
a seguito del cambio di destinazione d’uso di cui al titolo unico oggetto di impugnativa, veniva
innestata una attività, rectius un servizio, di natura totalmente differente, come la casa del commiato.
Peraltro ha osservato come l’appellante avesse fatto riferimento anche al decremento di valore della
sua proprietà ed al peggioramento complessivo dei caratteri urbanistici dell’area che renderebbe
estremamente difficoltose la futura vendita o la locazione del proprio immobile, stante
l’incompatibilità dell’attività funeraria con gli usi ammessi dal Piano di lottizzazione.
2. Laddove la normativa regionale – nel prevedere che la localizzazione delle “case di commiato”
debba trovare sede negli strumenti urbanistici – detti anche una disciplina transitoria –
immediatamente applicabile – mediante l’individuazione di determinati criteri consistenti (oltre che
nell’individuazione delle zone, nell’esclusione da immobili destinati a civile abitazione, residenza o
ad usi turistici o ricreativi, nella garanzia di un’adeguata riservatezza, accessibilità e disponibilità
di spazi di sosta) anche nella compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività
dell’area, è illegittimo il titolo unico che contrasti con detta disciplina, non rilevando il mancato
adeguamento dei regolamenti comunali. (2).
Nello specifico il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’attività svolta nella casa di commiato
contrastasse con i criteri previsti dell’art 9 bis della legge regionale Marche, 1 febbraio 2005, n. 3, il
quale dispone: “[…] 2. I Comuni stabiliscono l’ubicazione nel proprio territorio delle sale del
commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la
compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell’area nonché un’adeguata
accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta […]”, stante la riscontrata
incompatibilità del servizio ivi svolto con le altre attività dell’area, avente destinazione produttiva,
ritenendo che detto servizio, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, non potesse essere
qualificato come “artigianato di servizio” e pertanto non fosse compatibile con quanto previsto dalle
n.t.a..
(1) Conformi: Cons. Stato, Ad.plen., 9 dicembre 2021, n. 22 (oggetto della News UM n. 94 del 23
dicembre 2021)

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 22 luglio 2025, n. 6487

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