Giustizia Amministrativa

1. La pacifica giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide, è nel senso ritenuto
dall’impugnata sentenza del T.A.R.: “Il richiamo effettuato (….) all’art. 155 c.p.c. è inconferente, in
quanto la fattispecie è regolata da più specifica norma recata dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 del
codice del processo amministrativo, dal cui combinato disposto si evince con chiarezza che, al fine
del compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono di sabato, quest’ultimo è
equiparato ai giorni festivi, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini
che si calcolano a ritroso, atteso che il cit. art. 52 comma 5, estende al sabato solo la proroga di cui
al comma 3, ovverosia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il
meccanismo di anticipazione di cui al comma 4, con la conseguenza che se un termine a ritroso scade
di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va
anticipato al sabato e non al venerdì (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenze 31 gennaio 2023,
n. 1069 e 25 luglio 2011, n. 4454). In sostanza, il sabato è equiparato ai giorni festivi soltanto per i
termini in avanti e non per quelli a ritroso, tra i quali rientrano anche i termini stabiliti dall’art. 73,
comma 1, c.p.a. e in particolare il termine per il deposito della memoria di 30 giorni liberi” (così, da
ultimo, II Sezione, sentenza n. 2614/2024).
2. Né può prospettarsi una questione di legittimità costituzionale per il sol fatto che l’art. 52 cod. proc.
amm. disponga diversamente dall’art. 155 cod. proc. civ.: si tratta infatti di disposizioni regolanti
processi diversi, aventi oggetti differenti e come tali soggetti a discipline aventi rationes (e
conseguentemente contenuti) non coincidenti, sicché una simile questione difetta del requisito della
non manifesta infondatezza con riguardo alla prospettata violazione del diritto di difesa e di effettività
della tutela, nonché dei parametri di ragionevolezza e proporzionalità.
La difesa appellante argomenta inoltre che “ove si ritenesse possibile la sussistenza di due diverse
discipline, il computo dei termini risulterebbe tutt’altro che “razionale”, poiché il giorno di sabato
verrebbe considerato diversamente, in modo del tutto irrazionale e ingiustificato, a seconda del rito
(civile ovvero amministrativo) e del diverso tipo di termine da calcolare (in avanti ovvero a ritroso)”.
Nella stessa argomentazione appena richiamata risiedono le ragioni della manifesta infondatezza della
prospettata questione di legittimità costituzionale: trattandosi della disciplina di due distinti sistemi
processuali, e dunque della comparazione fra variabili disomogenee, il diverso regime del computo
dei termini non ha, per ciò solo, alcun rilievo in relazione ai dedotti profili di pretesa irrazionalità,
posto che è onere di chi agisce e resiste in giudizio adeguare l’attività difensiva alla disciplina dello
specifico processo.
3. Con il secondo motivo si contesta l’idoneità a determinare l’improcedibilità del ricorso del
sopravvenuto, e non impugnato, provvedimento di autotutela: questo avrebbe infatti modificato il
regime di una soltanto delle cinque opere oggetto del provvedimento sanzionatorio originariamente
impugnato. […]
Non si tratta della mera correzione di un errore materiale, ma di una nuova manifestazione di volontà
dell’amministrazione, che ha – sia pure in parte – modificato l’effetto dispositivo del precedente
provvedimento.
Il quale è il titolo che in atto regge il rapporto fra le parti relativo agli immobili in questione: sicché
l’eventuale accoglimento del ricorso originario non apporterebbe al ricorrente alcuna utilità, in forza
degli effetti del provvedimento sopravvenuto.
Nel caso di specie poi risulta fondato il rilievo del Comune per cui il secondo provvedimento è stato
adottato dopo l’invio agli interessati della comunicazione di avvio del relativo procedimento, che si
è svolto con una nuova istruttoria.
Ciò che tuttavia risulta ulteriormente dirimente nel senso dell’infondatezza della censura in esame è
la valutazione necessariamente unitaria e non scindibile delle componenti dell’abuso, che impedisce
nel caso di specie di considerare meramente conformativo il provvedimento che modifica il
precedente, sia pure con riguardo ad una parte di esso (nella sola parte riguardante la conferma di
quattro demolizioni su cinque), ma in realtà in relazione ad un complessivo ed unitario compendio
immobiliare realizzato sine titulo.
Si è infatti affermato in giurisprudenza che in materia occorre avere riguardo “alla unitarietà
dell’immobile o del complesso immobiliare, ove è stato realizzato l’abuso edilizio in esecuzione di un
disegno unitario, essendo irrilevante la suddivisione dell’opera in più unità abitative (cfr., Cons.
Stato, sez. V, 3 marzo 2001, n. 1229)” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 5214/2018).

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 29 gennaio 2025, n. 712.

vedi il testo