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GIURISDIZIONE: 1. Ricorso per Cassazione -Vizio di eccesso di potere giurisdizionale -Denunciabilità: solo in caso di difetto assoluto di giurisdizione -Presupposti -Individuazione. 2. Ricorso per Cassazione -Vizio di difetto assoluto di giurisdizione -Sentenze “abnormi”, “anomale” o che abbiano comportato uno “stravolgimento” delle norme di riferimento -Non esperibilità. 3. Ricorso per Cassazione -Vizio di difetto assoluto di giurisdizione -Rifiuto della giurisdizione -Esperibilità -Cattivo esercizio della giurisdzione -Non esperibilità: ragioni. 4. Ricorso per Cassazione -Vizio di eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato – Presupposti: sconfinamento nella sfera del merito -Individuazione. 5. Ricorso per Cassazione -Vizio di eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato -Presupposti: sconfinamento nella sfera riservata al legislatore -Individuazione.
1. L’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso dinanzi al giudice di legittimità,
deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che vanno individuate, secondo
consolidato orientamento delle sezioni unite, e nel limes segnato dalla Corte Costituzionale con
sentenza 18 gennaio 2018, n. 6, nell’ipotesi in cui un giudice speciale affermi la propria giurisdizione
nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o
sconfinamento), ovvero quando la neghi, sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare
oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora, nelle ipotesi
in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione, ossia quando la violazione dei limiti esterni
della propria giurisdizione si concretizzi in una pronuncia su materia attribuita alla giurisdizione
ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero nella negazione della cognizione sull’erroneo
presupposto dell’appartenenza della giurisdizione ad altro giudice.
2. L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione non può invece estendersi ai casi di sentenze
“abnormi”, “anomale” o che abbiano comportato uno “stravolgimento” delle norme di riferimento,
atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris in
procedendo, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 25
marzo 2019, n. 8311; Sez. U, 4 dicembre 2020, n. 27770; Sez. U, 21 settembre 2020, n. 19675; Sez.
U, 4 giugno 2021, n. 15573; Sez. U, 5 maggio 2022, n. 14301; Sez. U, 10 gennaio 2023, n. 5862).
3. Anche il rifiuto della giurisdizione, dichiarato dal giudice amministrativo, può essere denunciato
ai sensi dell’art. 362 c.p.c., soltanto se tale rifiuto sia stato determinato dall’affermata estraneità alle
attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda, che pertanto ritiene che non possa
essere da lui conosciuta (cfr. Sez. U, 6 giugno 2017, n. 13976; si veda inoltre Sez. U, 8 febbraio 2013,
n. 3037; Sez. U, 14 gennaio 2015, n. 475; 4 ottobre 2019, n. 24858; Sez. U, 26 ottobre 2021, n.
30112). Non può invece sindacarsi l’errore che non si risolva nel rifiuto di esercitare la giurisdizione,
ma nella denuncia del suo cattivo esercizio. Ed infatti, il cattivo esercizio della propria giurisdizione
da parte del giudice, che decide la controversia nell’alveo dell’esatto perimetro dei suoi poteri, ma
applica malamente le regole di giudizio ed erroneamente nega la tutela richiesta, si qualifica come un
errore interno. Quand’anche tale errore porti a negare tutela alla situazione giuridica fatta valere,
statuendo in facto ed in iure o anche solo con pronuncia di rito, la fattispecie esula dal controllo sul
corretto esercizio della giurisdizione, affidato al giudice di legittimità.
4. Quanto poi all’eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, per l’ipotesi di invasione
della sfera di attribuzioni riservata alla P.A., questa Corte ha affermato che le decisioni del giudice
amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. possono essere impugnate ai
sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il
profilo dello sconfinamento nella sfera del merito. Tale sconfinamento è configurabile (i) quando
l’indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del
provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione
dell’opportunità e convenienza dell’atto, (ii) ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della
formula dell’annullamento, evidenzi l’intento dell’organo giudicante di sostituire la propria volontà a
quella dell’Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di
merito ed avente il contenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non
lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa (Sez. U, 4 febbraio 2021, n. 2604;
24 maggio 2019, n. 14264; 26 novembre 2018, n. 30526). Ciò accade nelle ipotesi in cui il giudice
amministrativo invade il campo dell’attività riservata alla P.A, compiendo atti di valutazione della
mera opportunità dell’atto impugnato, oppure sostituendo propri criteri di valutazione a quelli
demandati normalmente alla discrezionalità dell’Amministrazione, oppure adottando decisioni finali
che, ancorché velate dal formale annullamento del provvedimento impugnato, si traducono nella
sostanza in decisioni c.d. autoesecutive, ovverosia interamente sostitutive delle determinazioni
dell’Amministrazione (ex multis, Sez. U, 8 luglio 2024, n. 18559). In questi casi si ritiene che vi sia
un trapasso da una giurisdizione sulla legittimità dell’atto ad una giurisdizione sul merito della
regolazione della vicenda sottoposta all’organo di giurisdizione amministrativa.
5. Parimenti, per l’ipotesi di invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore -che la difesa
erariale ha anche inteso denunciare con il ricorso- essa è configurabile solo qualora il giudice speciale
abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di
produzione normativa che non gli compete (Sez. U, 26 novembre 2021, n. 36899; 25 novembre 2021,
n. 36593; 7 luglio 2021, n. 19244; 27770 del 2020 cit.; da ultimo cfr. 26 dicembre 2024, n. 34499).
Cassazione Sezioni Unite Civili – Ordinanza 21 marzo 2025, n. 7530.