Giurisdizione

Al di fuori delle materie indicate dall’art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva
del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell’incolpevole affidamento circa
la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la
correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la
lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del
singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da
comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l’imposizione di reciproci doveri
di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della
conclusione di un contratto o dell’emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la
S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda
con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l’attuazione
di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell’annullamento del permesso a
costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di
un’interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).

Cassazione Sezioni Unite Civili – Sentenza 29 agosto 2025, n. 24172, in Foro Italiano n. 10 del 2025, Parte Prima, pag. 2495, con nota di richiami, nonché in Urbanistica ed Appalti, n. 1 del 2026, pag. 115, con commento di G. G. A. Doto: “Il danno da provvedimento amministrativo favorevole poi annullato: recenti novità sul criterio di riparto della giurisdizione”, pag. 123.

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