Approfondimenti
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI: 1. Contributi e finanziamenti – Giurisdizione – Mancanza requisito ammissione – Revoca contributo – Giudice amministrativo. 2. Contributi e finanziamenti – Decadenza accertativa e/o sanzionatoria – Disciplina dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, l. n. 241/1990 e della revoca ex art. 21-quinquies, l. n. 241/1990 -Inapplicabilità -Ragioni. 3. Contributi e finanziamenti – Debiti tributari di un’Associazione non riconosciuta –Revoca finanziamento riconosciuto al Legale rappresentante dell’Associazione – Presupposti.
1. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie relative alla revoca
di un contributo quando il provvedimento impugnato attiene alla verifica di un requisito di
ammissione alla procedura di finanziamento che l’interessato doveva possedere sin dal giorno in cui
ha presentato la sua domanda, e non già ad un inadempimento delle condizioni stabilite in sede di
erogazione, o dalla legge, o ad uno sviamento dei fondi rispetto al programma finanziato. (1).
2. Non è applicabile al provvedimento di secondo grado la disciplina dell’annullamento d’ufficio di
cui all’art. 21-nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, né quella della revoca, ex art. 21-quinquies, della
stessa legge, quando l’atto che determina il venir meno del provvedimento ampliativo è frutto di una
valutazione della condotta tenuta dal destinatario durante lo svolgimento del rapporto (c.d.
decadenza sanzionatoria) o di un nuovo accertamento dei requisiti di idoneità per la titolarità del
provvedimento ampliativo (c.d. decadenza accertativa). (2).
3. È illegittimo il provvedimento con cui viene revocato un finanziamento a favore di un operatore
privato per violazione dell’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n, 50 (richiamato dall’avviso pubblico)
quando le violazioni fiscali contestate al beneficiario del contributo sono riferibili a debiti fiscali
propri dell’associazione non riconosciuta da lui legalmente rappresentata, per la cui riscossione
l’ente impositore ha agito nei soli confronti dell’associazione, venendo in rilievo semmai, ai sensi
dell’art. 38 del c.c., una responsabilità a “carattere accessorio” del legale rappresentante rispetto
ad un debito tributario che rimane dell’associazione, per cui è necessario che l’ente impositore
notifichi l’avviso di accertamento anche nei suoi confronti. (3).
TAR Sicilia – Palermo, Sezione Quinta, sentenza 8 aprile 2025 n. 768.