Espropriazione

1. Ai fini del decorso dell’usucapione, da parte della pubblica amministrazione, di aree private
apprese in forza di procedimento espropriativo non concluso, il dies a quo, ai sensi dell’art. 2935
c.c. non può essere precedente l’entrata in vigore dell’art. 42 bis d.p.r. 327/01 (6 luglio 2011),
non disponendo, il privato, in assenza di tale disposizione, di idonei strumenti di tutela.
2. Qualora la pubblica amministrazione inizi a disporre della proprietà privata a titolo di
detenzione, come si verifica in caso di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione,
l’inizio del possesso utile all’usucapione si verifica solo con l’interversione nel possesso, per la
quale non è sufficiente l’irreversibile trasformazione dell’area, ma occorrono atti esteriori che
manifestino inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a
possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da
lui esercitata fino a quel momento.

T.A.R. Campania Salerno, Sezione Seconda, Sentenza 16 maggio 2025, n. 915, in Foro Italiano, n. 10 del 2025, Parte Terza, pag. 455

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