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ENTI LOCALI: . Enti Locali – Comune – Circolazione stradale– Ordinanza comunale – Divieto di transito e sosta per un’ordinata e sicura circolazione stradale – Legittimità -Ragioni.
È legittima l’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il
transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in
ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla
maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati
della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo
accesso dei mezzi di soccorso). (1).
In motivazione, la sezione sottolinea che l’art. 6, comma 4 lett. d) del codice della strada (d.lgs. 30
aprile 1992, n. 285), laddove prevede che l’ente proprietario della strada può con ordinanza vietare
o limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli va letto in combinato disposto con la precedente lett. b)
secondo cui ” L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di
essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade”, essendo entrambi i poteri di strumentali all’effettivo
perseguimento delle indicate finalità. L’art 185 del d.lgs. n. 285 del 1992, a mente del quale “I veicoli
di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei
divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli
altri veicoli” va letto in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice che, pur
facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed
autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da
caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli e dunque, se del caso, anche a
giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione.
(1) Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini. In senso analogo Cons. Stato, sez. VI, 28
agosto 2008, n. 4095 secondo cui poiché il potere di disciplina della circolazione stradale, come
previsto dall’art.6, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 285/1992, consente all’ente proprietario della
strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione
alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche costitutive delle strade, non risulta affetta da
eccesso di potere l’ordinanza comunale che abbia adottato misure di mitigazione della circolazione
dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di materiali di cava, per ragioni di sicurezza e funzionalità
stradali.
Difformi: T.ar. per la Sicilia Catania, sez. I, 28 ottobre 2024, n. 3519; T.a.r. per la Lombardia, Brescia,
sez. II, 4 aprile 2024, n. 281.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 15 aprile 2025, n. 3235, in Il Foro Italiano, n. 9 del 2025, Parte Terza, pag. 376, con nota di richiami, nonché in Foro Italiano n. 11 del 2025, Parte Prima, pag. 2949, con nota di richiami