Enti locali

1. Nel processo amministrativo, l’amministrazione che non sia costituita in giudizio non può
depositare, motu proprio e in assenza di un rappresentante processuale, scritti difensivi. Di contro,
la stessa è tenuta al deposito dei documenti chiesti in via istruttoria dal giudice, anche senza il
necessario intervento dell’Avvocatura dello Stato, dal momento che in tali casi non agisce in veste di
parte processuale ma nell’adempimento dei doveri di collaborazione nell’interesse della giustizia.
2. L’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dalla c.d. riforma Cartabia, nel sancire
l’impossibilità giuridica di utilizzare ai fini di prova la (sola) sentenza di patteggiamento ai fini
disciplinari, non impedisce all’amministrazione di avviare procedimenti disciplinari nei confronti
dei pubblici dipendenti in esito alla detta sentenza, né le preclude l’autonomo apprezzamento dei fatti
che hanno dato origine al procedimento penale, con facoltà per la stessa amministrazione di valutare
ogni altro elemento utile emerso nel corso delle indagini e del processo ai fini dell’accertamento
dell’eventuale responsabilità disciplinare del dipendente pubblico per il comportamento tenuto. (1).
In motivazione, la sezione ha specificato che: i) in seguito all’entrata in vigore della c.d. riforma
Cartabia, non è più consentita l’equiparazione delle sentenze di patteggiamento a quelle di condanna,
nei soli casi di condanne prive di pene accessorie, ai fini dell’applicazione di conseguenze
pregiudizievoli previste da norme extra-penali, tenuto conto che la ratio della riforma è quella di
incentivare l’appetibilità – per l’imputato – del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in
un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale
responsabilità; ii) tuttavia, le sanzioni disciplinari nel pubblico impiego non rappresentano un effetto
automatico e immediato rispetto ad una pronuncia di condanna in sede penale, trovando piuttosto il
loro sostrato nell’autonoma valutazione del fatto storico da parte della competente autorità che, una
volta rilevata la violazione dello statuto disciplinare del dipendente pubblico, provvederà ad irrogare
una sanzione proporzionata alla gravità della condotta posta in essere, previa interlocuzione con
l’incolpato; iii) la conclusione del giudizio penale, lungi dal compendiare anche il risultato del
procedimento disciplinare, si pone invero quale presupposto per consentire all’amministrazione di
effettuare le proprie valutazioni all’esito della vicenda penale, ove la condotta dell’imputato viene
nuovamente analizzata dall’autorità disciplinare, mediante un apprezzamento del fatto e delle
circostanze rilevanti ai fini disciplinari.
3. In seguito alla c.d. riforma Cartabia, dal momento che le sentenze di patteggiamento non possono
più essere equiparate a sentenze di condanna, il termine per l’esercizio della potestà disciplinare nei
confronti del personale della Polizia di Stato è quello di 120 giorni previsto dall’art. 9, comma 4, del
d.P.R. n. 737/1981. Il detto termine, tuttavia, decorre non dalla data di pubblicazione della sentenza
ma dal momento in cui l’amministrazione ne ha avuto piena conoscenza, non essendo sufficiente la
mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, oltre che “legalmente certa”. (3).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV-ter, 4119/2024.

TAR Sicilia – Catania, Sezione Terza, sentenza 4 luglio 2025 n. 2136

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