Approfondimenti
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 1. Elezioni -Elezioni comunali –Operazioni elettorali – Plico contenenti le sottoscrizioni della lista –Sottoscrizioni apposte su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall’art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 -Illegittimità -Unione di più fogli uniti mediante graffatura – Insufficienza -Ragioni 2. Elezioni -Elezioni comunali –Operazioni elettorali – Apposizione di firme su fogli mobili, singolarmente privi dei dati previsti dall’art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 – Dichiarazione dell’autenticatore che i sottoscrittori fossero edotti dei dati previsti dal cit. art. 28 – Non rileva -Ragioni 3. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme – Modalità idonee a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario ex art. 28, comma 4, T.U. n. 570/1960 – Inderogabilità. 4. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme – Violazione delle regole formali –Non è sanabile salvo che si possa escludere con assoluta certezza che vi siano stati errori od omissioni nella fase di raccolta delle sottoscrizioni. 6. Elezioni -Elezioni comunali -Operazioni elettorali – Raccolta delle firme – Violazione delle regole formali – Incertezze sulla corretta formazione della volontà del firmatario – Soccorso istruttorio – Esclusione -Ragioni.
1. Con atto notificato il 29.4.2025 e depositato in pari data la parte ricorrente, il candidato Sindaco
alle elezioni amministrative del 25/26.5.2025 del Comune di Orta Nova (FG) ha chiesto
l’annullamento degli atti, comunicatigli in data 26.4.2025, con cui sono state escluse tre liste elettorali
collegate a sostegno della propria candidatura […]; ha allegato che la Commissione Elettorale
Circondariale, per tutte tre le liste e per la medesima ragione, avesse disposto la ricusazione dalla
competizione elettorale in quanto le sottoscrizioni sarebbero state apposte su fogli mobili,
singolarmente privi dei dati previsti dall’art. 28, comma 4 T.U. n. 570/1960 e, in particolare, del
contrassegno della lista e del nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, impedendo
di verificare che gli elettori che avessero apposto le sottoscrizioni sui fogli in questione intendessero
effettivamente presentare quella specifica lista e quei candidati.
La dichiarazione del Segretario Comunale in ordine alle caratteristiche materiali del plico, costituito
da più fogli uniti mediante graffatura, conforta la tesi che nel caso di specie si sia trattato di “fogli
mobili”, poiché il semplice utilizzo di una pinzatura non consente di avere certezza sul fatto che il
documento sia stato presentato ai sottoscrittori unitariamente, essendo a tal fine richiesto
appositamente l’utilizzo di firme lineari e timbri in grado di certificare le caratteristiche di unità della
documentazione già al momento in cui è sottoposta alla firma del singolo sottoscrittore e non soltanto
ex post;
2. Rilevata altresì, l’irrilevanza della dichiarazione dell’autenticatore circa il fatto che i sottoscrittori
avessero davanti a sé “in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata posta la firma” il
documento contenente la denominazione e gli altri dati rilevanti poiché, anzitutto, ciò non aggiunge
nulla di significativo alla già espletata attività di certificazione da parte del medesimo in ordine
all’autenticità delle firme; d’altra parte, vanno tenute distinte le funzioni di certificazione del Pubblico
Ufficiale, da un lato, e le formalità previste nella materia elettorale, dall’altro, che devono coesistere
e che non possono assorbirsi vicendevolmente proprio a tutela dei valori in gioco, di primario livello
costituzionale;
3. Ritenuto, inoltre, che le modalità con cui è stata descritta la raccolta della firma – che è stata
specificata al fine di provare la correttezza dell’operato – non rassicurano il Collegio sull’effettiva
idoneità delle misure in questione a garantire la corretta formazione della volontà del firmatario, il
quale, oltre ad essere certi che voglia sostenere una determinata lista, deve essere messo nelle
condizioni di poter esaminare in quell’unico documento tutti gli elementi rilevanti, quali il logo, la
denominazione, il candidato Sindaco e tutti gli altri candidati al carica di Consigliere, con le relative
generalità, onde poter effettuare una scelta consapevole e ponderata;
4. Ritenuto quindi, sulla base di questi dati fattuali, che la violazione delle regole formali del
procedimento in questione non consente di escludere con assoluta certezza che vi siano stati errori od
omissioni nella fase di raccolta delle sottoscrizioni e che, d’altra parte, i precedenti richiamati
sembrano confermare quanto sopra, alla luce del fatto che mancano, nella vicenda in esame, tutti
quegli elementi indiziari in grado di escludere ipotesi alternative ovvero accrescere la forza
dimostrativa della tesi proposta;
a titolo esemplificativo, infatti, come rilevato dall’Avvocatura nel corso della discussione, va
considerato il fatto che le liste in questione non si sono affidate all’Amministrazione per il rispetto
delle formalità previste per la raccolta delle firme ed è rilevante altresì, l’esistenza di numerose altre
liste per le quali i singoli sottoscrittori potrebbero in quel momento aver ritenuto di stare appoggiando
mediante l’apposizione della propria firma (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 4211/2023);
5. Ritenuto, infine, che l’impossibilità di verificare il fatto che la volontà dei singoli sottoscrittori a
sostenere quella determinata lista si sia correttamente formata costituisce una violazione di natura
sostanziale, poiché il documento in cui sono raccolte le firme costituisce il mezzo per poter ricavare
in via abduttiva l’esistenza di un nucleo di elettori in grado di sostenere la partecipazione del
candidato alla competizione elettorale, escludendo dunque la possibilità di un soccorso istruttorio,
anche considerando i tempi contingentati delle operazioni elettorali;
T. A. R. per la Puglia- Bari, Sezione Terza, Sentenza 02 maggio 2025 n.629