Demanio marittimo

1. Affinché possa esser riconosciuta come sussistente la legittimazione processuale attiva di
associazioni rappresentative di interessi collettivi è necessario che l’interesse azionato sia:
i) omogeneo, in quanto riferibile indistintamente al gruppo di soggetti di cui l’associazione è ente
rappresentativo; ii) comune ai singoli componenti del gruppo, senza che possa in tal guisa
configurarsi qualsivoglia forma, anche solo potenziale, di conflitto tra gli stessi; iii) diverso rispetto
a quello di cui è portatore il singolo appartenente alla categoria rappresentata. (1).
2. L’interesse ad agire costituisce un quid pluris rispetto alla legittimazione in quanto esso postula:
i) la personalità, nel senso che l’utilitas ritraibile dall’impugnativa deve essere direttamente
riconducibile alla sfera giuridica del ricorrente e non di terzi; ii) l’attualità del vulnus, dipendente
dalla piena efficacia e dall’idoneità lesiva dell’atto impugnato; iii) la concretezza della lesione
sofferta, cioè la sussistenza di un pregiudizio non meramente ipotetico o futuribile. (2).
In motivazione il C.g.a. ha ritenuto che nell”ipotesi di specie sussistesse tanto la legittimazione ad
agire, quanto l’interesse ad agire dell’associazione turistica balneare siciliana, relativamente
all’impugnativa del decreto del 2 gennaio 2025 n. 1, emanato dall’Assessorato regionale del territorio
e dell’ambiente, con cui è stata disciplinata la “nuova procedura per l’approvazione dei piani di
utilizzo delle aree demaniali marittime” e la circolare del 3 gennaio 2025 prot. n. 3, emanata
dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente , nella parte in cui si prevede che l’ufficio
tecnico competente, in persona del Responsabile del Procedimento «… provvede a: rielaborare, ove
necessario, il piano apportando le opportune revisioni, sulla base delle eventuali prescrizioni e/o
osservazioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità o nel parere VAS di cui al
d.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e delle eventuali osservazioni dei portatori di interesse legittimo …»,
in quanto: i) sotto il primo profilo (legittimazione a ricorrere) l’interesse per la cui tutela
l’associazione aveva proposto l’azione era di tipo essenzialmente economico, tendendo al
mantenimento della possibilità di ritrarre utili dall’utilizzo dei beni demaniali marittimi in
concessione e non essendo riscontrabili possibili conflitti di interessi in relazione all’azione
proposta, poiché la domanda di annullamento formulata dall’associazione era preordinata a
soddisfare gli scopi istituzionali sanciti nel proprio statuto, ed ossia la tutela degli “interessi della
categoria degli associati”; ii) sotto il secondo profilo (interesse ad agire) il nuovo procedimento,
delineato dagli atti impugnati, avrebbe precluso l’esame delle osservazioni dei concessionari
partecipanti all’associazione ricorrente da parte del consiglio comunale, ossia l’organo competente
ad adottare le decisioni sul Piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (“PUDM”).
3. Nella Regione Siciliana spetta ai consigli comunali la competenza ad adottare i piani di utilizzo
delle aree demaniali marittime (PUDM), come expressis verbis previsto dall’art. 39, comma 2, della
legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. È illegittimo, pertanto, un atto amministrativo di natura
regolamentare con il quale si attribuisca alla giunta comunale il potere di modificare il PUDM
deliberato dall’organo consiliare. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2025, n. 5372; Ad. plen. 2 novembre 2015 n. 9; sez. IV, 16
novembre 2011, n. 6050.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 19 giugno 2025, n. 5372; 17 aprile 2020, n. 2464; sez. VI, 21 marzo 2016,
n. 1156; Cass. civ., sez. III, n. 12241 del 1998.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, Sezioni Riunite- Parere 30 settembre 2025, n. 2025

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