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CONDOMINIO: Condominio negli edifici – Amministratore in prorogatio – Domanda di revoca giudiziale – Carenza di interesse – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità.
In tema di condominio negli edifici, è inammissibile, per carenza di interesse, la domanda
dell’assemblea o di ciascun condomino, ex art. 1129 comma 11, c.c., diretta ad ottenere la revoca
dell’amministratore cessato dall’incarico per la decorrenza di due anni dalla nomina, essendo questi
tenuto, ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo, soltanto a eseguire le attività urgenti al fine
di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto a ulteriori compensi.
Cass. civ., Sezione III, Sentenza 26 maggio 2025, n. 14039, in Giurisprudenza Italiana n. 12, pag. 2510, con commento di, di V. Amendolagine: “La prima pronuncia della Cassazione sulla revoca dell’amministratore in prorogatio”, pag. 2511.