Concorsi pubblici, Giurisdizione

Le controversie concernenti la valutazione dei titoli di riserva spettanti alle categorie protette devono
essere devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la relativa disciplina non lascia
alla p.a. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell’invalido, che si
configura come diritto al posto riservato; e ciò senza che rilevi la circostanza per la quale tali
controversie siano formalmente introdotte, dinanzi al giudice ordinario, tramite l’impugnazione della
graduatoria dei vincitori. (1).
In motivazione la Sezione ha precisato che qualora il ricorrente, che abbia superato la prova scritta e
che abbia indicato, nella domanda di partecipazione al concorso, il proprio status, si dolga
dell’omesso riconoscimento del diritto all’assunzione di cui alla l. n. 68/1999, negatogli a valle
dell’approvazione della graduatoria finale, pone una questione di merito in ordine all’effettiva
possibilità di assumerlo che va necessariamente scrutinata dal giudice ordinario. Trattandosi, infatti,
all’evidenza, di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge a quei lavoratori che rientrino nel novero
degli attributari dello stesso, l’accertamento di quest’ultimo non può che essere richiesto al Giudice
ordinario; tanto perché tale diritto sorge con l’assunzione e, quindi, in un momento successivo
all’esaurimento della procedura concorsuale, rispetto e fino alla conclusione della quale esiste la
giurisdizione del Giudice amministrativo, senza estendersi oltre la stessa.
(1) Conformi: Cass. 9 giugno 2021, n. 16086; Cassazione, SS.UU., sent. nn. 3409/2008, 12348/2007,
7507/2023; Consiglio di Stato, sez. V, 20 dicembre 2024, n.10265.

T.A.R. Lazio -Roma, Sezione IV, Sentenza 29 ottobre 2025, n. 18841.

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