Beni pubblici, Concessioni

1. Le disposizioni di cui all’art. 43 della Direttiva 2014/23 UE e all’art. 175 del D.Lgs. n. 50 del 2016
si applicano esclusivamente alle concessioni di lavori e di servizi e non alle concessioni di beni
demaniali in senso patrimoniale. La concessione di beni pubblici per uso privato o pubblico è pertanto
regolata dal diritto nazionale (art. 823 ss. c.c., codice della navigazione, D.Lgs. n. 42 del 2004) e dai
principi dei Trattati europei (concorrenza, trasparenza, parità di trattamento)
2. La normativa sulla modifica dei contratti pubblici in corso di efficacia, di cui all’art. 43 della
direttiva UE 2014/23 e all’art. 175 del decreto legislativo n. 50/2016, ha un ambito oggettivo di
efficacia ben preciso e delimitato, che riguarda le concessioni di lavori e di servizi, e non anche le
concessioni di beni pubblici intesi quali contratti attivi di valorizzazione o concessione di beni
pubblici in senso patrimoniale, in base al dirimente rilievo, da cui dipende la differenza sostanziale
tra i due istituti, che nelle concessioni di lavori e servizi l’Amministrazione affida la gestione di un
servizio d’interesse pubblico a un operatore economico che assume il rischio operativo, mentre nelle
concessioni di beni demaniali, quale è la concessione che qui ricorre, invece, l’Amministrazione
concede a titolo oneroso un bene per un uso privato o pubblico, senza che vi sia l’affidamento di un
servizio né un rischio operativo in senso proprio. Almeno, nulla di ciò è specificatamente emerso
sulla base degli atti e dei documenti di causa
3. I contratti attivi della P.A. restano regolati dal diritto nazionale (art. 823 ss. c.c., codice della
navigazione, d.lgs. 42/2004, ecc.), non dal codice dei contratti pubblici, oltre che dal diritto
dell’Unione (principi dei Trattati: concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e diritto derivato: in
particolare, la direttiva 123/2006 in riferimento ai servizi del mercato interno).

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 24 ottobre 2025, n. 8266, in Giurisprudenza Italiana n. 1, pag. 20, con nota di C. Contessa

vedi documento