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BENI PUBBLICI: Beni pubblici -Demanio e patrimonio pubblico – Demanio – Marittimo – Concessioni – Canone ridotto di mero riconoscimento – Applicazione – Concessione per finalità di pubblico interesse, destinata a scopo di lucro soggettivo – Esclusione -Ragioni.
Ai sensi dell’art. 39 cod. nav. il canone costituisce elemento essenziale caratterizzante la concessione
di beni pubblici demaniali marittimi, al punto da dover essere previsto a carico del concessionario
sempre e, quindi, anche, seppure in misura ridotta (cd. canone di mero riconoscimento), laddove lo
scopo pubblico perseguito dall’Amministrazione concedente e giustificante la sottrazione del bene
all’uso generalizzato che lo contraddistinguerebbe sia rinvenibile nella beneficenza o in altre finalità
di pubblico interesse. L’apparente antitesi ricavabile dall’art. 37, comma secondo, reg. es. cod. nav.
tra fine di interesse pubblico ed ogni « lucro o provento » va risolta con l’attribuzione a quest’ultima
espressione del valore di un’endiadi, con la conseguenza che i proventi ottenuti dalla gestione
economica dei beni oggetto di concessione per finalità di pubblico interesse diviene incompatibile
con la causa di quest’ultima se destinato a scopo di destinazione soggettiva del risultato netto della
gestione, e dunque di lucro, anziché di devoluzione a finalità di interesse generale. Il canone di « mero
riconoscimento » non può essere applicato, infatti, quando la ritrazione di utili o proventi dell’attività
deriva in modo, indiretto e mediato che sia (ma pur sempre legato da un nesso di strumentalità
necessaria), dall’impiego del bene demaniale. Ciò in quanto il canone di mero riconoscimento del
carattere demaniale dei beni rinviene la sua giustificazione nella mera distrazione del bene stesso dal
suo utilizzo generale originario per assicurare un utilizzo altrettanto generale ma diverso che consenta
alla collettività di trarre, sul piano quali-quantitativo, un’eguale o, comunque, assimilabile, sebbene
non identica, pubblica utilità.
Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 13 novembre 2024 n. 9125, in Foro Amministrativo, n. 11 del 2025, pag. 1563