Approfondimenti
BENI PUBBLICI: 1. Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Concessioni di beni e servizi – Opere realizzate dal concessionario – Riconoscimento della facile amovibilità – Nullità – Sussiste – Ragioni. 2. Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Concessioni di beni e servizi – Opere di difficile rimozione – Acquisizione ex lege al patrimonio dello Stato -Automaticità -Sussiste.
1. È legittimo l’atto con il quale il comune dichiara nullo, in autotutela, il riconoscimento della facile
amovibilità delle opere realizzate dal privato sul bene demaniale, sul presupposto che sull’area
demaniale data in concessione incidessero beni già acquisiti dallo Stato ex art. 49 cod. nav.; tale
disposizione infatti, nel prevedere, alla scadenza di una concessione e salva una diversa pattuizione
nell’atto di concessione, il trasferimento allo Stato delle opere che non possono essere rimosse, è
volta a garantire che il demanio marittimo rimanga patrimonio pubblico: come ritenuto dalla Corte
di giustizia, l’appropriazione gratuita e senza indennizzo, da parte del soggetto pubblico concedente,
delle opere non amovibili costruite dal concessionario sul demanio pubblico costituisce l’essenza
stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. (1).
2. Ai sensi dell’art. 49 cod. nav., la devoluzione al demanio marittimo avviene automaticamente alla
scadenza della concessione, cosicché il procedimento per l’incameramento delle pertinenze
demaniali non ancora acquisite ha carattere meramente ricognitivo e dichiarativo: non occorre,
infatti, alcun provvedimento amministrativo che accerti la consistenza della devoluzione ai fini
dell’acquisto delle opere al patrimonio dello Stato, non essendo tale elemento previsto ai fini
costitutivi dalla norma. (2).
(1) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. III, 11 luglio 2024, C-598/22 (oggetto della News UM n. 70 del
29 luglio 2024; si veda anche la News UM n. 88/2021, su Cons. Stato, Ad. plen., n. 18 del 2021).
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VII, n. 6966 del 2025; sez. VII, n. 1864 del 2025.
Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 14 ottobre 2025, n. 8024