Beni culturali

Il potere di acquisizione dei beni culturali mediante la c.d. prelazione artistica di cui agli artt. 60 e ss.
del Codice dei beni culturali e del paesaggio è un potere autoritativo, di natura ablatoria, cui consegue
l’acquisto coattivo del bene culturale, al pari di quanto avviene (sempre in ambito di acquisizione dei
beni culturali) con l’espropriazione (ex art. 95 e ss. del Codice dei beni culturali e paesaggistici) e
l’acquisto coattivo all’esportazione. Pertanto, non si realizza il subentro nel rapporto negoziale come
accade nel meccanismo ordinario della prelazione (convenzionale, ma anche legale), ma l’acquisto
diretto del bene alla mano pubblica per via di un provvedimento amministrativo, in correlazione del
quale il privato vanta una situazione di interesse legittimo (di modo che il negozio traslativo può
essere qualificato come « mero presupposto » con conseguente irrilevanza dell’eventuali vicende
estintive o modificative del contratto a monte); ne è prova la previsione secondo cui le clausole del
contratto di alienazione non vincolano lo Stato o gli altri enti pubblici territoriali, e, in caso di omessa
o difettosa denuncia, si prevede la possibilità di esercitare il diritto di prelazione senza limiti temporali
e senza che la parte privata possa eccepire l’intervenuta usucapione. La differenza rispetto alle altre
modalità di acquisto coattivo del bene, allora, sta solo nel fatto che l’esercizio del potere qui non
rimuove completamente la volontà del proprietario del bene, che è libero di decidere di vendere o
meno, ma, nel caso in cui si determini per la vendita, si impone la preferenza in favore dello Stato e
delle altre amministrazioni rispetto alla parte contrattuale acquirente.

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 22 gennaio 2025, n. 454, in Il Foro Amministrativo n. 1 del 2025, pag. 57.

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