Beni culturali

Il codice dei beni culturali appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina
dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storicoartistico: infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita
dal territorio della Repubblica (art. 65), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale
degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio
storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis). E ciò vale, senza distinzioni, sia
per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione dell’amministrazione) sia per il regime
semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della p.a.). È su questo
assunto, unito a considerazioni tecniche sulle norme codicistiche in rilievo, che la Corte costituzionale
ha dichiarato infondate le questioni sollevate sull’articolo 65, comma 4-bis, secondo periodo, del
codice dei beni culturali per violazione degli articoli 3, primo comma, e 9, secondo comma, Cost.
Pertanto, il secondo periodo del comma 4-bis dell’art. 65 del D.Lgs. n. 42 del 2004, quale aggiunto
dall’art. 1, comma 175, lettera g), numero 3), della L. n. 124 del 2017, deve essere interpretato solo
come norma procedimentale e non come norma sostanziale che limita il potere di apposizione del
vincolo culturale. Esso chiarisce che l’ufficio di esportazione, in caso di riscontro dell’interesse
culturale eccezionale, è competente ad avviare il procedimento per la dichiarazione dell’interesse
culturale, disciplinando anche il termine di conclusione del procedimento stesso, senza limitazioni
agli altri casi previsti dall’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Corte Costituzionale – Sentenza 31 ottobre 2025, n. 160, in Guida al Diritto n. 43 del 2025, pag. 36 ed in Foro Italiano n. 1 del 2026, Parte Prima, pag. 17, con nota di richiami

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