Approfondimenti
BENI CULTURALI: 1. Beni culturali – Reperto archeologico – Disciplina del premio di rinvenimento – Interpretazione evolutiva – Condotte conoscitive e segnaletiche – Rinvenimento su mercato estero digitale – Estensione – Ammissibilità. 2. Beni culturali – Reperto archeologico – Rinvenimento informativo – Premio di rinvenimento – Entità.
1. La disciplina dell’attribuzione del premio di rinvenimento di cui agli artt. 90-93 del d.lgs. n.
42/2004, quale misura di stimolo all’adempimento di doveri civici nell’ottica del principio di
sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), deve essere interpretata in chiave evolutiva, tenendo conto
delle nuove modalità, digitali e indirette, con cui beni di rilevanza archeologica possono emergere
all’attenzione pubblica. La nozione di “rinvenimento” deve pertanto intendersi riferita anche a
condotte meramente conoscitive e segnaletiche, purché fondate su evidenze oggettive in grado di
suscitare un intervento delle autorità e che consentano un effettivo recupero del bene (1).
Nel caso di specie, il presidente di un’associazione impegnata nella salvaguardia del patrimonio
storico-archeologico, aveva notato sulla piattaforma eBay la presenza un reperto ceramico risalente
al II secolo a.C., messo in vendita da una casa d’aste australiana, provvedendo ad informare
tempestivamente il competente Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Grazie alla segnalazione, il bene veniva successivamente recuperato dalle autorità pubbliche e
restituito al legittimo proprietario, individuato nella Soprintendenza di Enna. L’Assessorato per i
beni culturali e dell’identità siciliana, competente nella Regione Siciliana, negava tuttavia al
segnalante il riconoscimento del premio di rinvenimento, ritenendo insussistenti i presupposti di cui
al d.lgs. n. 42/2004.
2. Nel caso di rinvenimento informativo (ossia, attraverso una segnalazione efficace), l’entità del
premio di cui agli artt. 90-93 d.lgs. n. 42/2004 può essere parametrata all’effettiva incidenza causale
della segnalazione rispetto al complessivo intervento di recupero, ascrivibile anche alla successiva
attività delle autorità pubbliche. Tale criterio risponde all’esigenza di valorizzare la cooperazione
civica senza, tuttavia, eccedere nella premialità, riservando il massimo premio ai casi in cui lo
scopritore abbia adempiuto integralmente agli obblighi di legge e consegnato il bene fisicamente
rinvenuto.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 9 luglio 2025, n. 532, in Guida al Diritto n. 34/2025, pag. 89, con nota di P. A. Palumbo, nonché in Foro Italiano n. 10 del 2025, Parte Terza, pag. 449, con nota di richiami