Approfondimenti
ANTIMAFIA: 1. Antimafia – Mafia e criminalità organizzata – Collaboratori di giustizia – Programma speciale protezione – Proposta procura – Condizione procedibilità – Autonoma valutazione della Commissione entrale ex art. 13 L. n. 82/1991 -Inammissibilità. 2. Antimafia – Mafia e criminalità organizzata – Collaboratori di giustizia – Legge sul procedimento – Contraddittorio procedimentale – Esclusione.
1. In tema di collaboratori di giustizia, la proposta della procura competente è condizione di
procedibilità per l’adozione del programma speciale di protezione da parte della commissione
centrale ai sensi dell’art. 13, comma 1, della legge 15 marzo 1991, n.82. La commissione non può
pertanto autonomamente stabilire che il piano di protezione definitivo sia adottato nei confronti di
un soggetto ammesso al piano “provvisorio” di protezione e non può eseguire alcuna autonoma
valutazione circa il ricorrere in concreto dei presupposti ex lege. (1).
2. L’art. 13, comma 2, della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 esclude i procedimenti ex lege 15 marzo
1991, n. 82, in materia di collaboratori di giustizia, dall’ambito oggettivo di applicazione delle
disposizioni del capo III della stessa legge del procedimento, che recano la disciplina della
partecipazione procedimentale degli interessati. Non è quindi configurabile alcuna violazione delle
garanzie partecipative procedimentali in caso di mancata comunicazione di avvio del procedimento
e di mancato preavviso di rigetto. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per Lazio, sez. I-ter, 31 marzo 2013, n. 1099; in senso analogo T.a.r. per il Lazio, sez. Iter, 8 settembre 2017, n. 9658 secondo cui il piano provvisorio di protezione, essendo teso a garantire tutela al
collaboratore di giustizia nelle more della decisione circa l’adozione o meno di misure di protezione, cessa la
sua efficacia se non interviene una proposta di ammissione al programma di protezione da parte della Procura
della Repubblica.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2006, n. 7387; T.a.r. per il Lazio, sez. I ter, 20 luglio 2006, n.
6135.
T.A.R. Lazio -Roma, Sezione I-ter, Sentenza 29 gennaio 2025, n. 1937