Antimafia

1. È illegittima l’informazione antimafia motivata in ragione del rapporto di parentela con soggetto
imputato in un procedimento penale di associazione per delinquere di stampo mafioso, laddove
non vengano forniti elementi in ordine alla concreta possibilità che detto soggetto, da tempo non
più convivente con la persona destinataria dell’informativa, ne possa influenzare le scelte
imprenditoriali. (1).
2. L’informazione antimafia motivata in ragione di una condanna ex art. 444 c.p.p. per il reato di
bancarotta semplice, così derubricato rispetto alla contestazione di bancarotta fraudolenta, è
illegittima sia in ragione di detta derubricazione che in ragione del rilievo che la c.d. “riforma
Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza di
patteggiamento. (2).
3. La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex art. 444 c.p.p., operata dalla c.d. “riforma
Cartabia” (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) incide necessariamente anche sulle disposizioni contenute
nel c.d. Codice antimafia (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), che disciplinano la documentazione
antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali “norme diverse da quelle
penali”, perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva, per cui
persino in riferimento a uno dei reati ritenuti ostativi, ai sensi dell’art. 67, comma 8, di tale codice
(com’è il 416 bis c.p.), la sentenza di patteggiamento non può (più) ritenersi equiparata alla
sentenza di condanna. (3).
Il comma 1 bis dell’art. 445 c.p.p. come sostituito dall’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 99-bis, comma
1, del medesimo d.Lgs. n. 150 del 2022, aggiunto dall’art. 6, comma 1, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, prevede che “La sentenza prevista
dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o
amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono
applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che
equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto
previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata
a una pronuncia di condanna”.
(1) Conformi: In senso analogo Cons. Stato, Sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925 e Cons. Stato, sez. III, 30
marzo 2023, n. 3285 secondo cui in tema di interdittiva antimafia, per quanto attiene, in particolare, ai legami
familiari e ai rapporti di parentela o affinità, il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell’emanazione
dell’informazione antimafia solo laddove lo stesso per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche
concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione
collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che
le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la
famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.
(2) Conformi: Quanto al secondo rilievo cfr. nota massima seguente
(3) Conformi: C.g.a., sez. giur., 28 giugno 2023, n. 209, ord; 15 maggio 2023, n. 149, ord.

Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, sentenza 10 giugno 2025, n. 478, in Il Foro Italiana, n. 9 del 2025, Parte Terza, pag. 365, con nota di richiami, con commento di G. D’Angelo “Documentazione antimafia e contratto d’infiltrazione criminale, tra legami di parentela e sentenza di applicazione della pena su richiesta”, nonché in Foro Italiano n. 9 del 2025, Parte Terza,  pag. 365, con nota di richiami e commento di G. D’Angelo: “Documentazione antimafia e contrasto all’infiltrazione criminale, tra legami di parentela e applicazione della pena su richiesta”, pag. 369.

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