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ANTIMAFIA: 1. Antimafia – Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Presupposti – Quadro indiziario – Misure cautelari penali – Equivalenza – Principio del “più probabile che non” – Applicabilità. 2. Antimafia – Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Giudizio penale e relativi accertamenti di fatto – Vincolatività nei procedimenti amministrativi – Sussiste Diversità delle valutazioni sullo stesso fatto -Ammissibilità -Limiti: principio di non contraddizione -Applicabilità.
1. Gli “indizi” che vengono valutati dal prefetto in sede di informazione antimafia sono
concettualmente gli stessi su cui è chiamato a pronunziarsi il giudice della prevenzione cautelare
penale nella fase di adozione del sequestro cautelare di prevenzione, richiedendosi il
raggiungimento non di un livello di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”, bensì di un
quadro indiziario che renda la prospettazione accusatoria “più probabile che non” (1).
2. Gli accertamenti di fatto cristallizzati nelle sentenze penali fanno stato in qualsiasi altro processo
ed anche nei procedimenti amministrativi, quale è quello volto ad emettere l’informativa antimafia,
con salvezza della diversità delle le valutazioni, sullo stesso fatto, formulate dal giudice penale
(anche cautelare) e dalla p.a., in prima battuta, e, successivamente, dal giudice amministrativo.
Peraltro una generale esigenza di non contraddizione dell’ordinamento giuridico impone, prima al
prefetto e poi al giudice amministrativo, di tenere nella massima considerazione le definitive
valutazioni indiziarie compiute (anteriormente) dal giudice penale in fase cautelare, anche e
soprattutto ove diverse da quelle sostenute dalla parte pubblica accusatoria. (2).
In applicazione di tali principi il C.g.a. ha accolto l’appello cautelare, sospendendo l’informazione
antimafia, in ragione: i) delle pronunce del Tribunale di Palermo – Sezione misure di prevenzione
che, ritenendo di non condividere la ricostruzione proposta dal Procuratore della Repubblica di
Palermo in ordine alla significatività degli “indizi” assunti quali elementi sintomatici di una possibile
ingerenza da parte del padre dei soci nelle attività della società appellante, avevano respinto la
proposta di adozione del sequestro sulla scorta del convincimento della liceità dei fondi investiti e
dell’autonomia gestionale dei figli, posto che l’istanza era stata formulata sulla base di un quadro
indiziario ritenuto non passibile di condivisione perché non sostenuto da concreti elementi univoci
e concordanti; ii) dell’incontroverso rilievo che, rispetto a tali evidenze processuali già
negativamente (e definitivamente) valutate nella sede cautelare della prevenzione penale, il Prefetto
non aveva aggiunto alcun elemento di novità, quand’anche indiziario, né che aveva
(convincentemente) argomentato circa le (eventuali) ragioni per cui potesse sostenersi che il giudice
della prevenzione penale fosse incorso in un abbaglio o fosse comunque pervenuto a conclusioni
non condivisibili.
(1) Conformi: C.g.a. 9 giugno 2025, nn. 472 e 448.
(2) Conformi: Quanto alla prima parte della massima, C.g.a., sez. giur., 22 novembre 2021, n. 1014.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, ordinanza 30 giugno 2025, n. 195