Approfondimenti
ACCESSO AGLI ATTI – APPALTI: Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di fornitura –– Istanza di accesso ai documenti -Diniego espresso o tacito all’ostensione –Rito ordinario ex art 116 c.p.a. Applicabilità – Rito accelerato ex art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 – Applicabilità soltanto alle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte.
Nel caso in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, non
renda disponibile attraverso la piattaforma digitale la documentazione di gara prevista dai commi 1
e 2 dell’articolo 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la richiesta di accesso dell’operatore
economico interessato è regolata dall’ordinario procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, con conseguente applicazione, in caso di diniego espresso o tacito all’ostensione,
dell’articolo 116 c.p.a., non essendo in tal caso applicabile il rito accelerato previsto dall’articolo
36, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che l’unico rimedio previsto dal codice dei contratti pubblici
per il caso di ostensione parziale degli atti di gara è contenuto nell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36
del 2023 il quale, però, si riferisce soltanto all’impugnazione delle decisioni assunte sulle eventuali
richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori.
(1) Conformi: T.a.r. per il Veneto, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327; T.a.r. per il Lazio, sez. II ter, 2
dicembre 2024, n. 21628.
Difformi: T.a.r per la Campania, sez. V, 23 maggio 2025, n. 3951; 23 maggio 2025, n. 3953; T.a.r.
per l’Abruzzo, 11 novembre 2024, n. 470 secondo cui tutte le decisioni sulle eventuali richieste di
oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate con il rito accelerato previsto dall’art.
36, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023, quindi entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente
dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
TAR Veneto, Sezione Prima, sentenza 10 maggio 2025 n. 768.