Approfondimenti
AUTORITA’ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI: 1. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Natura del potere esercitato: natura afflittiva e di conformazione della condotta commerciale. 2. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Provvedimento sanzionatorio – Pratiche commerciali scorrette – Termine di decadenza ex art 14 L. n. 689/1981 -Inapplicabilità. 3. Concorrenza – Pratiche commerciali scorrette – Atto amministrativo – Procedimento in genere – Termine di prescrizione ex art 28 L. n. 689/1981 -Applicabilità. 4. Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Pratiche commerciali scorrette – Termine.
1. L’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pratiche
commerciali scorrette non ha carattere unicamente di tipo repressivo ma rientra nella categoria dei
procedimenti «sanzionatori esecutivi», difatti, i provvedimenti dell’Autorità non hanno solo
finalità lato sensu retributive (o afflittive), bensí anche di conformazione della condotta commerciale
del professionista, risultando anzi quest’ultimo scopo addirittura prioritario. (1).
2. Il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 14 legge 24 novembre 1981, n. 689 per la contestazione
della violazione non si applica al procedimento amministrativo condotto dall’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ai fini dell’accertamento e la repressione di una pratica commerciale
scorretta, in quanto tale disposizione non è richiamata dall’art. 27 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206. (2).
Con la sentenza in rassegna il T.a.r. del Lazio ha svolto un’ampia e articolata analisi delle
caratteristiche del procedimento istruttorio dell’AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette
e dei punti di contatto e di differenziazione rispetto al procedimento generale di cui alla l. n. 689 del
1981.
3. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può accertare e sanzionare una pratica
commerciale scorretta entro il termine quinquennale di prescrizione posto dall’articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. (3).
4. Il termine di 180 giorni di cui all’art. 6 della delibera del 1° aprile 2015, n. 25411 (regolamento
sulle procedure istruttorie in tema di pratiche commerciali scorrette) dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato non incide sul potere di avviare l’istruttoria ma è posto unicamente in
favore del privato segnalante, legittimandolo, una volta spirato, ad avviare un’azione
giurisdizionale avverso la decisione (esplicita o implicita) di non avviare l’istruttoria. (4).
In motivazione la sezione ha aggiunto che l’articolo 7 della delibera indica le ragioni per le quali il
termine di conclusione del procedimento istruttorio può essere prorogato, ma non fissa termini
massimi perentori, atteso che la ragionevolezza del tempo necessario per l’istruttoria condotta
dall’AGCM per la repressione di una pratica commerciale scorretta deve valutarsi in concreto, non
essendo predeterminata in via generale e astratta nel regolamento di procedura.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 luglio 2022, n. 10148.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2024, n. 9614.
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2022, n. 10043; 9 giugno 2022, n. 4694.
(3) Conformi: Corte cost., 12 luglio 2021, n. 151, in Foro it., 2021, I, 3782.
T.A.R. Lozio -Roma, Sezione I, Sentenza 26 agosto 2025, n. 15975