Approfondimenti
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA: Trentino-Alto Adige — Provincia autonoma di Trento — Edilizia residenziale pubblica — Requisiti per l’accesso — Residenza prolungata nel tempo — Incostituzionalità.
Sono incostituzionali gli art. 5, comma 2 bis, e 3, comma 2 bis, l. prov. Trento 7 novembre 2005
n. 15, come introdotti, rispettivamente, dall’art. 38, commi 6 e 2, l. prov. Trento 6 agosto 2019
n. 5, nella parte in cui richiedono, per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile e per il
contributo integrativo del canone di locazione, la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui
gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.
Corte Costituzionale – Sentenza 3 gennaio 2025, n. 1, in Il Foro Italiano, n. 12, pag. 3095