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ATTO AMMINISTRATIVO: 1. Atto amministrativo – Impugnazione – Regolamento – Annullamento – Effetti erga omnes – Efficacia retroattiva -Sussistono. 2. Atto amministrativo – Impugnazione – Regolamento –Annullamento -Rapporto di presupposizione con gli atti applicativi – Invalidità caducante –Sussiste.
1. L’annullamento di un atto normativo (nella specie, un regolamento comunale in materia
di prestazioni economiche integrative di rette per i servizi residenziali a ciclo continuativo per
persone anziane non autosufficienti), fonte del diritto suscettibile di uso reiterato nel tempo per i
caratteri che sono propri della generalità, astrattezza ed innovatività, è efficace erga omnes, nel
senso che ne comporta la rimozione dall’ordinamento in modo assoluto e con efficacia ex tunc, cioè
per chiunque possa, anche successivamente, esserne destinatario, ancorché non parte del giudizio in
senso formale e comporta dunque la preclusione, per l’amministrazione, di continuare ad applicare
la norma. (1).
Nella fattispecie posta al vaglio della sezione era stata impugnata la nota con cui l’amministrazione
comunale, facendo applicazione dei criteri contenuti nel regolamento per l’erogazione delle
prestazioni economiche per servizi residenziali in favore di persone anziane non autosufficienti, già
annullato con sentenza passata in giudicato, aveva chiesto il rimborso al privato beneficiario dopo
aver ricalcolato la propria quota di compartecipazione.
2. L’annullamento del regolamento comporta, in via automatica, la caducazione degli atti applicativi,
ravvisandosi una ipotesi di invalidità caducante che presuppone l’appartenenza dei due
provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale e l’esistenza tra essi di un nesso di
presupposizione-consequenzialità, da intendersi come derivazione necessaria, nel senso che il primo
provvedimento costituisce il presupposto unico e imprescindibile del secondo, senza che quest’ultimo
sia soggetto ad alcuna altra valutazione da parte dell’amministrazione competente. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che il primo dei requisiti indicati, costituito dalla appartenenza
dei due provvedimenti alla medesima sequenza procedimentale, non vuol dire necessariamente
appartenenza allo stesso procedimento, ma anche a due procedimenti distinti ma collegati
dall’evidenziato nesso di derivazione necessaria (Cons. Stato, sez. III, 10 luglio 2024, n. 6192).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 24 luglio 2024, n. 6678; 20 marzo 2024, n. 2730; 4 gennaio 2021, n. 46.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2025, n. 3872.
Consiglio di Stato – Sezione Terza – Sentenza 12 agosto 2025, n. 7020, in Foro Italiano n. 12 del 2025, Parte Terza, pag. 513, con nota di richiami.