Approfondimenti
ELEZIONI: Elezioni –Liste elettorali – Donne coniugate o vedove -Indicazione anche del cognome del marito Mera facoltà.
In materia di indicazione del cognome nelle liste elettorali, l’art. 5 del D.P.R. n. 223 del 1967, che
prevedeva per le donne coniugate o vedove l’indicazione anche del cognome del marito, deve essere
interpretato in conformità ai principi sovranazionali vincolanti in tema di parità di genere, nel senso
di escludere un obbligo automatico di aggiunta del cognome maritale. L’evoluzione normativa – dalla
legge n. 120 del 1999, al D.P.R. n. 299 del 2000 che configura una mera facoltà, fino al D.Lgs. n. 27
del 2025, conv. in L. n. 72 del 2025, che ha espressamente soppresso tale previsione – non introduce
un elemento di novità isolata, ma rappresenta l’approdo coerente di un processo interpretativo già
imposto dall’esigenza di eliminare ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei
diritti personali, secondo quanto sancito dalla CEDAW e dalle fonti del Consiglio d’Europa. Ne
consegue che l’art. 143-bis c.c. non impone l’assunzione del cognome del marito quale obbligo, ma
riconosce una mera facoltà, non potendo esigenze di unità familiare o finalità organizzative
dell’amministrazione giustificare trattamenti differenziati fondati sul genere.
Dunque, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro
ordinamento giuridico – ex artt. 3 Cost., 21 CdfUe e 14 Cedu, anche nella redazione delle liste
elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione
del cognome del marito.
Cass. civ., Sezione I, Ordinanza 17 febbraio 2025, n. 3534, in Guida la Diritto n. 8 del 2026, pag. 25