Pubblico impiego

In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell’articolo 52, comma 5,
del Dlgs n. 165/2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto
a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e
sufficiente secondo le previsioni dell’articolo 36 della Costituzione, a condizioni che dette mansioni
siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in
relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad
esse.

Cass. civ., Sez. Lav., Sentenza 23 gennaio 2026, n. 1573, in Guida al Diritto n. 7 del 2026, pag. 61

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