Appalti pubblici

In ipotesi di indeterminata prosecuzione coattiva della gestione oltre la vigenza temporale
dell’originario affidamento (preso in considerazione dell’offerta economica o dal PEF se previsto),
al fine di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio, occorre fare riferimento sia ai rimedi
previsti per i rapporti negoziali sia a quelli contemplati nello specifico ambito dei contratti pubblici
distinguendo, in questo settore, tra rimedi, ratione temporis vigenti, applicabili in via diretta (art. 9
del d.lgs. n. 36/2023) e in via analogica (art. 165 del d.lgs. n. 50/2016). (1).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione –
Sopravvenienze – Rinegoziazione – Buona fede
La rinegoziazione, quale rimedio che si affianca a quelli tipici della risoluzione e revisione,
costituisce attuazione del più generale principio rebus sic stantibus che caratterizza i rapporti di
durata, nonché del principio di equità sostanziale che trova il proprio ancoraggio nel principio di
solidarietà sociale costituzionalmente tutelato. L’istituto de quo mira a riportare il contenuto del
rapporto al suo originario equilibrio, allorchè, nel corso dell’esecuzione, si verifichino
sopravvenienze non imputabili alla parte che producono conseguenze pregiudizievoli, non accettate
e non rientranti nell’alea giuridica. Realizza, pertanto, sia l’interesse concreto della parte che,
altrimenti, rimarrebbe frustrato dal regolamento originario medio tempore squilibratosi, sia l’utilità
della complessiva operazione economica predisposta dalle parti. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Esecuzione –
Sopravvenienze – Rinegoziazione – Buona fede
Il rimedio manutentivo, contemplato nell’art. 9 del d.lgs. n. 32 del 2023, consente alla parte
svantaggiata, colpita dalla sopravvenienza, di avvalersi del diritto alla rinegoziazione delle
condizioni contrattuali, cui corrisponde l’obbligo della controparte di rinegoziarle secondo buona
fede. Consiste non solo nell’obbligo di svolgere trattative (pactum de tractando, che incide sull’an),
ma anche nell’obbligo di modificare il rapporto per riportarlo in equilibrio (pactum de contrahendo,
che incide sul quid). L’esito della rinegoziazione non può alterare la sostanza economica dello
specifico rapporto in essere e, nell’ambito del rapporto concessorio, non può modificare il regime
sul rischio operativo assunto dal concessionario.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 7478 del 2021.
(2) Conformi: Corte cost., n. 248 del 2013 e n. 77 del 2014.

T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione I, Sentenza 11 novembre 2025, n. 3669.

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