Commercio, Giurisdizione

1. Il divieto di utilizzo di latte concentrato o in polvere per la preparazione di prodotti caseari e
l’obbligo di apertura del registro dematerializzato di carico e scarico di latte in polvere e latte
concentrato, previsti dalla legge 11 aprile 1974, n. 138, non si applicano al latte bufalino. (1).
2. È devoluta al giudice amministrativo la cognizione sulla domanda impugnatoria, qualora la pretesa
del ricorrente non si esaurisca nella contestazione di una sanzione, ma investa la legittimità di
un’azione amministrativa complessivamente considerata con cui l’amministrazione ha dettato regole
per il futuro esercizio dell’attività d’impresa. In tale ipotesi, le eventuali sanzioni pecuniarie
costituiscono elementi di una fattispecie unitaria, la cui cognizione non può che essere attratta, per
il principio di concentrazione della tutela, dinanzi al giudice munito di giurisdizione sulla pretesa
principale. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 10 novembre 2025, n. 7290 e n. 7288 in cui è precisato che il
disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», allegato al decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 18 settembre 2003 dispone che esso è prodotto esclusivamente con
latte di bufala intero fresco, aggiungendo che la lavorazione prevede l’utilizzo di latte crudo, eventualmente
termizzato o pastorizzato, proveniente da bufale allevate nelle zone specificamente previste dalla normativa di
settore ed ottenuta nel rispetto di apposite prescrizioni relative all’allevamento e al processo tecnologico, in
quanto rispondenti allo standard produttivo.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 10 novembre 2025, n. 7290 e n. 7288; Cass. civ., sez. un.,
ordinanza 21 settembre 2021, n. 25479.

T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, Sentenza, 10 novembre 2025, n. 7291

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