Servizi pubblici

1. L’individuazione delle gestioni non conformi del servizio idrico pubblico, destinate a cessare ai
sensi dell’art. 172, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con subentro del gestore unico, deve essere
effettuata non già sulla base della delibera ARERA 580/2019/R/IDR, la quale ha ad oggetto, in via
esclusiva, la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità (tra cui
quello di acquedotto), bensì sulla base del d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo una fonte normativa
di rango primario che regola in via esclusiva la materia e che non può essere modificata da una
deliberazione approvata da ARERA
2. La sussistenza di un interesse pubblico di natura idrica non può implicare l’automatica cessazione
delle prerogative vantate dai privati sulle acque pubbliche sulla scorta di titoli giuridici ancora validi
ed efficaci, non potendo la disciplina di cui all’art. 172, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 trovare
applicazione al caso di un esercente un’attività imprenditoriale legittimata da titoli ministeriali e
regionali e svolta in favore di alcuni Comuni sulla scorta di contratti di natura commerciale.
Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che la società ricorrente, diversamente da quanto sostenuto
dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, non possa essere ritenuta un soggetto gestore
del Servizio Idrico Integrato, in quanto le attività di captazione e adduzione dalla medesima svolte
rinvengono la loro giustificazione causale, a monte, in una concessione di derivazione di acque
pubbliche rilasciata al livello ministeriale (con successive autorizzazioni per l’uso umano di parte
delle medesime acque) e, a valle, in contratti di fornitura d’acqua di diritto privato, stipulati con gli
ex gestori del servizio idrico di tre comuni siciliani e non assimilabili ad atti di affidamento improprio.
Inoltre, le infrastrutture per lo svolgimento di tali attività sarebbero state realizzate dalla medesima
ditta sulla scorta di quanto autorizzato, non configurandosi pertanto l’utilizzo di infrastrutture
rientranti nel demanio idrico comunale. Sulla base di tali circostanze, il Collegio ha ritenuto non
applicabile, nei confronti dell’attività esercitata dalla ricorrente, la disposizione di cui all’art. 172,
comma 2, d.lgs. n. 152/2006, precisando che il provvedimento di cessazione delle precedenti attività
per fare spazio al gestore unico può essere validamente adottato soltanto nei confronti degli ex gestori
non conformi dei vari servizi idrici comunali, e non anche di meri soggetti privati, come nel caso in
esame, che operano sul medesimo territorio in base a titoli giuridici del tutto diversi.
3. Sussiste una differenza sostanziale tra la figura del “gestore grossista”, contemplata da ARERA
ai fini tariffari, e quella di fornitore esterno (grossista mero): mentre il “gestore grossista” è il
soggetto-gestore che fornisce acqua all’ingrosso (previo affidamento di una porzione del pubblico
servizio inerente al servizio Idrico Integrato) ad altri operatori ricompresi nel medesimo servizio
(erogatori/gestori locali) e non direttamente all’utenza domestica (utenti finali), il fornitore di acqua
esterno, invece, è quel soggetto che sfrutta acque pubbliche sulla scorta di un titolo diverso
dall’affidamento di pubblico servizio (concessione di grande derivazione), che ben può vendere
acqua anche a soggetti diversi, restando fuori dal perimetro della regolazione del servizio
integrato (3).
In motivazione, la sezione ha precisato che la figura del gestore grossista trova collocazione
nell’ambito del servizio integrato (acquedotto), in tutti quei casi in cui vi sia una distinzione tra le
attività svolte dai vari soggetti che hanno in cogestione il pubblico servizio idrico, essendo riservata,
ad uno di essi, la distribuzione con fatturazione all’utente finale mentre, ad altri, la gestione della rete
a monte (captazione e/o adduzione); diversamente, nel caso del fornitore esterno viene in rilievo un
soggetto non regolato.
4. La circostanza che un imprenditore, titolare del diritto allo sfruttamento di una sorgente pubblica
sulla base di una autorizzazione o concessione, ne tragga un vantaggio economico in maniera
continuativa per tutto il periodo di validità del titolo, non rappresenta un elemento sintomatico di
una “gestione difforme” di un pubblico servizio, dovendosi piuttosto ritenere che esso sia un
elemento fisiologico dell’attività di impresa svolta dal privato, la quale non integra una gestione, in
affidamento, di un pubblico servizio, né sul piano del titolo legittimante (concessioni/autorizzazioni
di enti pubblici ministeriali/regionali), né su quello della finalità perseguita (adempimento a contratti
di fornitura di diritto privato).
5. L’attività di common carriage si risolve nell’uso condiviso di reti idriche (condotte, adduttrici,
impianti) tra il proprietario delle medesime e un soggetto terzo, dietro pagamento di un corrispettivo
per il loro utilizzo. (5).

TAR Sicilia – Catania, Sezione Terza, Sentenza 6 novembre 2025 n. 3133

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