Scuola

È legittimo il licenziamento del “professore” di fisica che abbia superato il concorso, nel febbraio
2016, senza però essere abilitato all’insegnamento. Non conta il fatto che una legge successiva ha
dato valore abilitante ai concorsi o che sia stato disposto l’integrale scorrimento della graduatoria.
L’assenza di un requisito essenziale per la partecipazione alla selezione pubblica infatti non può, per
ragioni di equità, essere sanato a posteriori.

Cass. Civ., Sezione Lav., Sentenza 16 dicembre 2025, n. 32831, in Guida al Diritto n. 1 del 2026, p. 50, con commento di L. Biarella: “Concorso scuola, non può essere sanata l’assenza del requisito all’insegnamento”

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