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GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Giustizia amministrativa – Errata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse Appello –– Nullità della sentenza di primo grado – Annullamento con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a.
L’art. 105, comma 1, del c.p.a., nella parte in cui prevede che il Consiglio di Stato rimette la causa
al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica anche quando la sentenza
appellata abbia dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado, errando palesemente
nell’escludere la permanenza dell’interesse del ricorrente. (1).
La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario. Il quesito è
stato sottoposto all’Adunanza plenaria con la sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sez. VI,
21 febbraio 2025, n. 1483 (oggetto della News UM n. 19 del 5 marzo 2025).
(1) Conformi: Si veda Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 (in Foro it., 2025, III, 133, nonché
oggetto di News UM n. 118 del 2024) secondo cui l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che il
Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità della sentenza, si applica
anche quando la sentenza appellata abbia dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, errando
palesemente nell’escludere la legittimazione o l’interesse del ricorrente.
Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria – Sentenza 15 luglio 2025, n. 10, in Giurisprudenza Italiana, n. 11 del 2025, pag. 2362, con commento di A. Ripepi:
“L’Adunanza plenaria torna sui casi di regressione del giudizio di cui all’art. 105 c.p.a.”.