Concessioni

Va disapplicato, per incompatibilità con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 (che ha proceduto ad un’armonizzazione esaustiva delle ipotesi
in cui le concessioni possono essere modificate senza che sia necessario organizzare una nuova
procedura di attribuzione), l’articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella
parte in cui, modificando l’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha prorogato
l’efficacia temporale delle concessioni di gioco per la raccolta del bingo e ha previsto un aumento
del canone mensile.
In motivazione la sezione ha precisato l’effetto conformativo della decisione, consistente nell’obbligo
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale conseguenza della disapplicazione, di procedere con
immediatezza alla indizione delle gare e rideterminare le condizioni del rapporto di concessione,
qualificabile come rapporto di fatto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto,
tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti, in modo onnicomprensivo e in condizione di
reciprocità.
Nel corso del giudizio, la sezione ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione interpretativa sul
potere di modifica unilaterale delle concessioni di gioco in caso di proroga tecnica (ordinanza del 21
novembre 2022, n. 10263, oggetto della News UM n. 113 del 13 dicembre 2022). Con sentenza Corte
di giustizia UE, sez. V, 20 marzo 2025, C-729/22, ha deciso la causa oggetto di rinvio pregiudiziale
unitamente a quelle riunite oggetto di altri due rinvii (C-728/22 e C-730/22, in News UM n. 33 del
10 aprile 2025).

Consiglio di Stato – Sezione Settima – Sentenza 6 ottobre 2025, n. 7807, in Giurisprudenza Italiana, n. 12 del 2025, pag. 2485, nota di C. Contessa:
“Concessioni del bingo, canoni di proroga tecnica e proroga ex lege del rapporto”

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