Pubblico impiego

Norme regolamentari che utilizzano espressioni apparentemente generiche come “reputazione”,
“sicurezza” o “prestigio” possono comunque considerarsi sufficientemente determinate. Tali
espressioni sono interpretabili in modo determinato sulla base dei principi affermati dalla
giurisprudenza in materia penale e disciplinare, tenendo conto della continua evoluzione dei costumi
sociali e dei valori etici. Le condotte disciplinarmente rilevanti devono fare riferimento a nozioni che
garantiscono stabilità e coerenza del sistema legale.
Si riconosce che il codice di comportamento nazionale non ha carattere programmatico, bensì natura
di regolamento precettivo che incide direttamente sul rapporto di lavoro, individuando doveri la cui
violazione comporta sanzioni disciplinari. Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di genericità
delle nuove disposizioni sui mezzi informatici e sui social media, chiarendo che i riferimenti al
“decoro”, alla “reputazione” e alla “cautela nelle comunicazioni” sono concetti giuridici
sufficientemente determinati, interpretabili secondo i canoni della giurisprudenza e dell’evoluzione
dei costumi. L’innovazione risiede nel riconoscimento che il linguaggio giuridico, pur adattandosi
alla fluidità dei comportamenti digitali, conserva un grado di certezza idoneo a fondare responsabilità,
senza violare il principio di legalità né comprimere la libertà di espressione, in quanto le regole
richiamano doveri di lealtà e correttezza già propri dell’etica pubblica. Sotto il profilo sistematico, si
propone una visione evolutiva del diritto amministrativo, che non si limita a bilanciare libertà
individuale e potere disciplinare, ma valorizza la funzione ordinante del codice di comportamento
quale strumento di attuazione diretta dei principi di trasparenza e buon andamento. L’atto
regolamentare non è più un mero rinvio etico, ma una norma giuridicamente cogente, suscettibile di
immediato sindacato giurisdizionale. In tale prospettiva, l’uso dei social network non è una zona
franca, bensì un ambito di responsabilità soggettiva: la libertà di espressione del dipendente si
confronta con l’immagine dell’amministrazione e con l’interesse pubblico alla credibilità dell’azione
amministrativa.

Consiglio di Stato – Sezione Quarta – Sentenza 6 novembre 2025, n. 8642, in Guida al Diritto n. 45 del 2025, pag. 34

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