Approfondimenti
SCUOLA: 1. Scuola – Alunno disabile – Diritto finanziariamente condizionato – Esclusione – Ragioni. 2. Scuola – Alunno disabile – Obbligo di copertura finanziaria – Esclusione – Ragioni. 3. Scuola – Alunno Disabile – Assegnazione insegnanti – Copertura integrale dei fabbisogni – Obbligo – Sussiste – Limiti. 4. Scuola – Alunno disabile – Posti in deroga -Ammissibilità – Condizioni 5. Scuola – Alunno disabile – Dirigente scolastico – Mancata richiesta di posti in deroga – Responsabilità contabile (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno) -Sussiste. 6. Scuola – Alunno disabile – Dirigente scolastico – Quantificazione delle ore di sostegno in assenza di piano educativo individualizzato – Responsabilità contabile (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno) – Sussiste. 7. Scuola– Alunno disabile – Dirigente scolastico – Mancata redazione del piano educativo individualizzato – Responsabilità contabile (per effetto della condanna dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno) -Sussiste.
1. Il diritto all’assegnazione dell’insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità, nella misura
stabilita dal piano educativo individualizzato in relazione alla patologia e alle risultanze del gruppo
di lavoro operativo, è un diritto non finanziariamente condizionato, in quanto è la garanzia dei diritti
incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa
erogazione. (1).
2. Nell’attuazione del diritto degli alunni con disabilità all’assegnazione di un insegnante di sostegno
per un numero di ore adeguato alla propria patologia, il giudice non è vincolato al principio
dell’obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell’art. 81 Cost., mentre il legislatore
è chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione.
L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere
da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano incerta nell’an e
nel quantum la misura della contribuzione. (2).
L’assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, a copertura integrale dei
fabbisogni non può mai essere negata sulla base di carenze organizzative o degli organici di diritto
o di fatto dei docenti in forza all’istituto scolastico, o sulla base di una istruttoria carente o di una
motivazione non esplicita e coerente con le risultanze dell’istruttoria e può essere limitata solo
laddove l’amministrazione, sulla base della normativa vigente, fornisca elementi sufficienti a ritenere
la correttezza del suo operato e riesca a motivare adeguatamente in ordine alle scelte compiute. (3).
4. Il dirigente scolastico, in tempo utile per l’ordinario avvio dell’anno scolastico, è tenuto a
trasmettere, sulla base del piano educativo individualizzato, la richiesta complessiva delle misure di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i quali, relativamente
all’assegnazione di dette misure, attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative
e gli standard qualitativi previsti nell’accordo di cui all’articolo 3, comma 5-bis del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (posti in deroga). (4).
5. In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in
violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna
dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente
scolastico che ometta di attivarsi per la richiesta dei posti in deroga all’ufficio scolastico regionale
provinciale. (5).
6. In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in
violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna
dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente
scolastico che risponda alla istanza della famiglia quantificando egli stesso le ore di sostegno in
mancanza del piano educativo individualizzato. (6).
7. In materia di assegnazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità, incorre in
violazione di legge e possibile responsabilità per danno erariale (per effetto della condanna
dell’amministrazione scolastica alle spese processuali o al risarcimento del danno), il dirigente
scolastico che avalli la redazione di un piano educativo individualizzato che assegni all’alunno con
disabilità un numero di ore di sostegno corrispondenti a quelle quantificate a inizio anno scolastico
senza la redazione del piano educativo individualizzato ma ritenendo, contraddittoriamente, che tali
ore non siano sufficienti a consentire il regolare espletamento dell’attività didattica in favore
dell’alunno con disabilità. (7).
(1) Conformi: Corte costituzionale, 26 febbraio 2010, n. 80 (in Foro it., 2010, I, 1066); 16 dicembre 2016, n.
275 (in Foro it., 2017, I, 2591); T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 7 novembre 2025,
n. 7195.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 7 novembre 2025, n. 7195.
(3) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7
novembre 2025, n. 7195.
(4) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7
novembre 2025, n. 7195.
(5) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 11 novembre 2025, n. 7379; 10 novembre 2025, n. 7315; 7
novembre 2025, n. 7195; sez. IV, 2 dicembre 2019 n. 5668.
(6) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 10 novembre 2025, n. 7299 e n. 7286.
(7) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. II, 10 novembre 2025, n. 7299 e n. 7286.
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, Sentenza, 3 novembre 2025, n. 7102